• Facebook
  • Twitter

News


News

 

Si chiude una vicenda che dura dal 2010 e la cui soluzione deve essere ascritta ad esclusivo merito della Federazione che ha coerentemente condotto una azione, iniziata con l’Assemblea di Milano del 25 febbraio 2018 (che abbiamo organizzato e solta da soli) contro il famigerato comma 1181, rivendicato come la panacea di tutti i problemi, e che ha concluso in questi giorni attraverso una serie di incontri con i gruppi parlamentari.

Nella serata del 3 luglio, la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato una serie di emendamenti fra i quali due di particolare interesse per il commercio su aree pubbliche. Per le considerazioni di carattere politico-sindacale, specialmente per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni di posteggio, si rinvia alla lettera circolare del Presidente Errico n.116, inviata a parte. In questa sede si provvede ad illustrare sotto il profilo tecnico le norme approvate e le novità introdotte, il cui estratto verbale è riportato in allegato.

1. Esonero dal pagamento della Tosap (emendamento Fassina 181.31 nuova formulazione)

Come comunicato in precedenza, quasi tutte le forze politiche, seppure con forme e modalità diverse, avevano presentato emendamenti per estendere il beneficio già concesso ai pubblici esercizi (cfr.art.181 comma 1), in materia di esonero del pagamento dell’occupazione del suolo pubblico, anche agli operatori del commercio su aree pubbliche. La norma approvata riconosce questo beneficio anche ai nostri operatori, limitatamente al periodo corrente dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2020 con possibilità di recuperare le somme già versate: i Comuni dovranno infatti rimborsare quanto versato.
L’esonero riguarda tutti gli operatori: non vi sono infatti distinzioni fra coloro che hanno potuto svolgere attività e coloro che, invece, in forza delle varie disposizioni statali regionali e comunali, non ha potuto aprire il banco.
Il beneficio concesso è relativo alla sola tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ovvero del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: restano quindi esclusi gli operatori assoggettati alla imposizione tributaria di carattere permanente.
I Comuni dovranno procedere agli opportuni sgravi in presenza di somme già versate a questo titolo e potranno ristorare le mancate entrate a valersi di un fondo appositamente costituito presso il Ministero dell’Interno.
Per completezza di informazione si aggiunge che la norma approvata costituisce un obbligo per gli Enti Locali. Nulla però vieta che essi, anche in base alla propria autonomia, possano riconoscere agli operatori benefici ulteriori in materia di tributi locali.

 

2. Rinnovo delle concessioni di posteggio (Emendamenti Grimaldi 181.17 e Lacarra 181.37 nuova formulazione)

L’approvazione di questa norma chiude definitivamente una lunga vicenda che si protraeva ormai dal 2010 e sulla quale vi sono stati ripetuti interventi della Federazione. In estrema sintesi, e rinviando ad altra comunicazione chiarimenti su aspetti particolari, si evidenzia quanto segue.

a) Le concessioni avranno la durata di 12 anni: di fatto già le Regioni (anche se non tutte) avevano recepito nei loro ordinamenti questa durata massima, salvo diversa determinazione dei Comuni. Ora i 12 anni diventano legge per tutti e, laddove i testi regionali prevedano durate diverse, dovranno essere adeguati.

b) Le concessioni in essere, prorogate dapprima con il comma 6 dell’articolo 8 del Decreto Legge 244/2016 convertito in Legge 19/2017 e successivamente con il comma 1180 dell’articolo 1 della Legge 205/2017, aventi scadenza al 31 dicembre 2020 sono rinnovate se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012. Tradotto in altri termini ciò significa che i Comuni che avevano esperito le procedure di selezione previste (e conseguentemente, gli operatori che avevano partecipato a dette selezioni) vedono fatto salvo il proprio lavoro. E’ appena il caso di aggiungere che per “concessioni riassegnatee” sono da intendersi anche i procedimenti avviati e conclusi con la pubblicazione della graduatoria anche se, materialmente, il titolo concessorio non sia stato consegnato agli aventi diritto ovvero la cui efficacia sia stato differita in forza delle proroghe succedutesi nel tempo. E’ anche il caso di soggiungere che per “riassegnazione” si intende la rinnovazione del titolo concessorio e non anche la sua localizzazione specifica nell’ambito della realtà mercatale.

c) Le concessioni dovranno essere rinnovate in capo al soggetto titolare dell’azienda (quindi al proprietario a titolo originario), sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva. Con ciò viene anche definitivamente chiarita la questione legata all’individuazione del titolare della concessione che la previgente Intesa considerava nel soggetto momentaneamente titolare.

d) Le concessioni saranno rinnovate con procedure semplificate, nel rispetto della lettera b) del comma 686 dell’articolo 1 della Legge 145/2018: il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare delle Linee Guida e le Regioni dovranno poi stabilire modalità e termini per i procedimenti. Il tutto entro il termine del 30 settembre prossimo, al fine di consentire un ordinato svolgimento dei procedimenti successivi da parte dei Comuni. In tal senso si ritiene che le Regioni possano intervenire con semplici atti di carattere amministrativo se non, addirittura, confermare quanto già stabilito in sede regionale a seguito dell’introduzione della norma prima citata. Si presume anche, in forza del costante orientamento giurisprudenziale relativo alle concessioni pubbliche, che gli interessati dovranno produrre apposita istanza per il rinnovo. A tale proposito va ricordato e sottolineato che il rinnovo si pone come atto in qualche modo automatico, ove non sussistano impedimenti, ma subordinato alla previa verifica dei requisiti prescritti e necessari.

e) Alle Regioni è stata anche attribuita la facoltà di disporre che i comuni possano assegnare concessioni, limitatamente ai posteggi resisi liberi, vacanti o di nuova istituzione e su richiesta degli aventi titolo purché in possesso dei requisiti prescritti, via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, agli operatori rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa. La norma in oggetto conferma indirettamente la validità dei procedimenti già svolti e prefigura una possibilità di recupero dell’attività, ovviamente su altri posteggi.

 

Di seguito le circolari FIVA che spiegano in dettaglio il decreto e tutti i passaggi effettuati per arrivarci:

Icona documento 'Formato PDF'Circolare FIVA n.116 (formato PDF - 456 KB)

Icona documento 'Formato PDF'Circolare FIVA n.117 (formato PDF - 458 KB)



Categoria: News
Tipologia: Scenario nazionale