• Facebook
  • Twitter

News


News

 Decreto Sostegni

 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di venerdì u.s., ha approvato il Decreto Legge cosiddetto “Sostegni” di cui si attende la pubblicazione in G.U. e che ora va alle Camere per la necessaria conversione in Legge. Di seguito le principali disposizioni di interesse settoriale, con l’avvertenza che esse sono rese sulla base del testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato che, quindi, in sede di pubblicazione potrebbe avere qualche (minima) modificazione.

Contributo a fondo perduto per gli operatori economici. La disposizione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio che svolgono attività d’impresa (ad eccezione di coloro che hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del Decreto o che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso) che abbiano avuto, nel 2019, un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi maturati nel 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi realizzati nel 2019.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è assicurato, comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche. Inoltre, il contributo non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

In alternativa alla corresponsione e a scelta dell’interessato, il contributo a fondo perduto può essere utilizzato come credito d’imposta.

Per ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, anche da un intermediario, istanza presso l’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di avvio del procedimento che è definito, insieme alle modalità dell’istanza – ivi compresi i contenuti infornativi e i termini di presentazione – con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

 

Se è consentito un commento tecnico sulle disposizioni dell’art.1 (sul quale la Presidenza e gli Organi della Federazione faranno conoscere al più presto le loro valutazioni politiche e le azioni che metteranno in piedi in sede di conversione), va rilevato che – insieme al positivo superamento dei ristori da corrispondere in base alla codificazione Ateco, al calcolo su base annua, al netto, quindi, dei fattori di stagionalità e all’incremento del fondo autonomo e professionisti – la manovra appare del tutto e ancora insufficiente. Non si comprende e si giustifica perché siano state escluse dai ristori le imprese che abbiano avuto perdite di fatturato inferiori al 30%. In questo modo restano escluse dai ristori circa il 27% delle imprese (appartenenti in prevalenza alle tipologie dell’alimentazione e del vestiario e della forma di mercato) che pure, in cifra assoluta, hanno maturato consistenti perdite di fatturato.

 

Resta, poi, di difficile comprensione il metodo utilizzato e cioè l’ammontare medio mensile delle perdite sul quale calcolare la percentuale del ristoro. Dai dati risultanti dalla ricerca effettuata in questi giorni (che andranno in prossima pubblicazione e per i quali si ringraziano i colleghi delle Associazioni territoriali) e tenendo conto del fatturato medio nonché delle percentuali di perdita, emergerebbe un ristoro assai modesto, sicuramente lontano dalle reali esigenze delle imprese. Si tratterebbe infatti di poco più o meno di 1.300/1600 euro con punte più alte per la ristorazione mobile (fino a 3.500 euro). Non si vede dunque quale sia stata la reale novità rispetto a precedenti manovre. E, se appare comprensibile la mancanza di risorse, pure non si può non dire che ci aspettava di più e meglio. 

 

Ci si augura che, in sede di conversione, si apportino al Decreto i necessari correttivi e, con riserva di successive comunicazioni ed ulteriori aggiornamenti, si inviano i migliori saluti.

 

Categoria: News
Tipologia: Scenario nazionale