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Fatturazione elettronica: erronea duplicazione fattura

In materia di fatturazione elettronica utilizzato obbligatoriamente dal 1°gennaio 2019 per l'emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all'inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.

In particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

Lo SdI non può intercettare ed impedire l'errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.

In tale evenienza, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, il contribuente può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ( art. 26,D.P.R. n. 633/1972), riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".

Laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell'IVA a debito.

Sarà altresì cura del contribuente informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l'IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l'obbligo di conservazione del documento ricevuto.

 

 

Categoria: News
Tipologia: Dalle associazioni