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I M P O R T A N T E
Carissimi imprenditori,
con la presente siamo a comunicare quanto segue:
Dal 1° gennaio 2022, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 32/2021, cambia il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti, e, da tale data non dovranno essere più essere versati gli importi previsti in precedenza.
I controlli riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), i mangimi, la salute e il benessere degli animali, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.
Le imprese, rientranti tra gli “stabilimenti” indicati nella tabella A (clicca qui per scaricare il documento) di cui all'allegato 2, sezione 6 del D. Lgs. 32/2021 (clicca qui per scaricare il documento), sono obbligate al pagamento della tariffa forfettaria annua, anche in assenza di esecuzione del controllo, soltanto se commercializzano all'ingrosso ad altri operatori una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui alla suddetta tabella (art. 6 co. 6 D. Lgs. n. 32/2021).
Tra le attività assoggettate a tariffa vi sono anche, oltre alla produzione di pasticceria fresca, di pasta e di cibi pronti (gastronomia) e di panificazione, le Gelaterie che svolgono attività all’ingrosso superiore al 50%.
L'adempimento richiesto in relazione a quanto sopra, in specifico per le attività indicata, è di inviare entro il 15 febbraio 2022 la dichiarazione sostitutiva (clicca qui) all'indirizzo dipartimentoveterinario@ats-milano.it, compilata con le informazioni relative all'anno 2021, per le attività site presso il comune di Milano. (La dichiarazione va inviata anche nel caso in cui si ritenga di NON essere soggetti al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo di esclusione).
In caso di omessa trasmissione della dichiarazione entro il 15 febbraio, l'Azienda sanitaria locale richiederà comunque il pagamento della tariffa prevista in tabella.
Non sono in ogni caso assoggettate alla tariffa per l'anno 2022, le aziende che hanno iniziato l'attività in data successiva al 1° luglio dell’anno 2021 (barrare l'apposita casella nella dichiarazione).
La suddetta dichiarazione dovrà essere inoltrata, negli anni successivi, soltanto nel caso in cui intervenga una variazione delle informazioni in essa richieste.
Il modulo compilato, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato all’Azienda sanitaria locale tramite posta elettronica certificata.
Sulla base delle informazioni fornite, l’Azienda sanitaria locale applicherà la tariffa annuale corrispondente alla fascia di appartenenza e ne invierà formale richiesta entro il successivo 31 marzo, dando 60 giorni di tempo per il pagamento (art. 13 c. 3 D. Lgs. n. 32/21). In caso di più attività svolte, verrà applicata la tariffa corrispondente al livello di rischio maggiore (art. 6 c. 9 D. Lgs. n. 32/21).
Nel caso in cui l'impresa non adempia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo, oltre agli interessi legali, ed emette nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.