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I M P O R T A N T E

 

 

 Dal 20 ottobre 2023 al 18 novembre 2023 compreso
In Piazzale Oberdan, nelle aree “Melzo” e “Lazzaretto” nelle vie in premessa indicate:

 

il lunedì dalle ore 00.00 alle ore 06.00

il martedì dalle ore 00.00 alle ore 06.00

il mercoledì dalle ore 00.00 alle ore 06.00

il giovedì dalle ore 00.00 alle ore 06.00

il venerdì dalle ore 00.00 alle ore 06.00

il sabato dalle ore 01.30 alle ore 06.00

e la domenica dalle ore 01.30 alle ore 06.00

i seguenti divieti:
1. a tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto, attività commerciali e distributori automatici si fa divieto della vendita e della somministrazione per
asporto di alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche, fermi restando i divieti di vendita di
bevande alcoliche previsti dalle leggi nazionali;
2. a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita
(attività artigianali alimentari) e attività commerciali si fa divieto di utilizzare il plateatico dato in
concessione per qualunque attività;
ORDINA ALTRESI'
In Piazzale Oberdan, nelle aree “Melzo” e “Lazzaretto” nelle vie in premessa indicate
nei giorni dal lunedì alla domenica inclusa
dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo
Il divieto di commercio in forma itinerante su area pubblica e di qualsiasi forma itinerante di
somministrazione di alimenti e bevande a titolo gratuito o promozionale, fermo il rispetto dei
divieti, previsti per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dalle Ordinanze
Sindacali P.G. 78193/2013 del 28 gennaio 2013 e P.G. 662913/2015 del 4 dicembre 2015
DEMANDA
ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente
ordinanza, ai sensi dell’art. 50 comma 7 bis 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della
violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del
minimo perché più favorevole al trasgressore.
Ai sensi dell’art. 50 comma 7 bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno,
anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l’applicazione
della misura della sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni.
Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in
alternativa:
• mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal
D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
• mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.
La presente ordinanza ha efficacia dal 20 ottobre 2023 al 18 novembre 2023 compreso, verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano.


Icona documento 'Formato PDF'001-ORDS_2023_66 (formato PDF - 2.283 KB)

 

Categoria: News
Tipologia: Milano Provincia