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I M P O R T A N T E
Entrata in vigore delle sanzioni In data odierna. Trova vigore la norma che anticipa al 30 giugno 2022, invece che al 1 gennaio 2023 (cfr. art. 18, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, che ha modificato il precedente art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) il termine per l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti tramite carte di pagamento.
L’entità della sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione di un pagamento tramite carta. Nell’iter parlamentare di conversione del Decreto in oggetto è stato ricompreso nell’obbligo di accettazione anche quello riguardante le carte prepagate.
Resta ancora in vigore la misura prevista dall’art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede un credito d'imposta sulle commissioni pagate per pagamenti elettronici per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni in misura pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o per transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.