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RENTRI – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA O NON OBBLIGATORIA?
Il R.E.N.T.Ri è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, previsto dall’articolo 188 bis del decreto legislativo 152/2006 o Testo Unico Ambientale e dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, integrato con norme successive, fra cui il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023.
È un registro elettronico – quindi digitale – che tiene traccia dei rifiuti prodotti e gestiti nel nostro Paese
L’istituzione del RENTRI prevede:
- Obbligo di iscrizione al RENTRI per imprese o enti produttori iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI (a prescindere dal numero di dipendenti);
- Obbligo di registrazione al RENTRI per imprese o enti che abbiano necessità di emettere e vidimare digitalmente il FIR – Formulario di Identificazione dei Rifiuti.
Scadenze e tempistiche per iscriversi
Le scadenze per l’iscrizione al RENTRI non sono uguali per tutti, le tempistiche sono diverse a seconda della tipologia di attività svolta e della dimensione aziendale:
- gli enti e le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (i cosiddetti produttori di rifiuti) e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali con più di 50 dipendenti devono iscriversi a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- gli enti e le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti devono iscriversi a partire dal 15 giugno 2025 entro il 14 agosto 2025;
- tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi devono iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
RIFIUTI PERICOLOSI
A determinare la PERICOLOSITÀ di un rifiuto è la presenza, al suo interno, di sostanze pericolose che possono arrecare danno all’ambiente e alla salute umana.
Il codice C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) è il principale strumento di classificazione dei rifiuti.
I codici C.E.R. riferiti ai rifiuti pericolosi sono seguiti da un * (asterisco)
Per completezza, si veda l’elenco completo dei Codici C.E.R. in allegato.
FIR - Formulario di Identificazione dei Rifiuti
Il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è un documento obbligatorio per il trasporto dei rifiuti. Deve essere compilato dal produttore del rifiuto o dal trasportatore che esegue il trasporto.
Deve contenere una serie di informazioni fondamentali sul rifiuto, tra cui l’origine, la quantità, la tipologia e il codice CER/EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la classe di pericolo, i dati identificativi del produttore, del detentore e del trasportatore del rifiuto, nonché del destinatario e del mezzo di trasporto utilizzato. Deve includere anche la data e il percorso seguito dal mezzo per il trasporto, e i dati sull’impianto di destinazione.
Con l’entrata in vigore del Decreto R.E.N.T.Ri (DM 59/2023) a giugno 2023, anche il formulario di identificazione dei rifiuti diventa digitale, per i soggetti obbligati a R.E.N.T.Ri. e per i soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico.
L’articolo 5 del DM 59/2023 introduce, infatti, il nuovo modello di FIR, disponibile nell’allegato II del decreto. L’obbligo di redigere il FIR in formato digitale entrerà in vigore il 13 febbraio 2026.
La compilazione del FIR NON SI APPLICA:
- al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta (discariche comunali), effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
- al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di 5 volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o di 30 litri;
- al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- al trasporto di rifiuti speciali derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, oppure al circuito organizzato di raccolta, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- ai trasporti transfrontalieri;
- alla movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private;
- alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola (nei casi previsti dall’Art. 193, comma 12 del D. Lgs. 152/06).
Il formulario resta cartaceo per i soggetti non obbligati. Per i soggetti obbligati a registrarsi al R.E.N.T.Ri, invece, la compilazione diventa completamente digitale, dopo un periodo di rodaggio. Il formulario viene compilato e vidimato digitalmente, aggiornato dai soggetti coinvolti attraverso i loro software gestionali e trasmesso tramite la piattaforma R.E.N.T.Ri.
Chiunque avesse necessità di iscriversi al RENTRI o di registrarsi per trasmettere il FIR può avvalersi del servizio offerto da Promo.Ter Unione – Club Servizi Innovativi.
L’assistenza fornita riguarda informazioni a supporto della registrazione al RENTRI e alla corretta compilazione dei modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR.
Per ulteriori informazioni o per richiedere assistenza è possibile rivolgersi a Promo.Ter Unione seguendo il link www.promoterunione.it oppure contattando i numeri 027750590/1.
Allegati:
Elenco Rifiuti Pericolosi (formato PDF - 374 KB)