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Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (Art. 49, co. 1, T.U.I.R.), che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio pari ad € 100, per il mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è stato prestato nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione (Art. 63, D.L. n. 18/2020 e vedi per un esame completo ns. Fisco News n. 25 e ns. circ. n. 9/2020).

Con la risoluzione in esame, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:
- “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
- “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Ai fini del recupero in compensazione delle suddette somme i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il recupero in compensazione non deve essere, invece, preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

 

 

Categoria: News
Tipologia: Scenario nazionale