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Regolamento per la qualità dell'aria
Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche
- A far data dal 1 gennaio 2022, per le attività di commercio su aree pubbliche, diverse dalle attività di cui al comma 2, è fatto divieto di utilizzare generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna.
- A far data dal 1 ottobre 2022, per le attività di commercio o somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura degli alimenti, è fatto divieto di utilizzare le seguenti fattispecie di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna: - alimentati a gasolio; - alimentati a miscela benzina/olio con motore a due tempi. Per i generatori di corrente deve essere presente pertinente documentazione tecnica comprovante la tipologia del motore o del carburante utilizzato.
- In caso di autoveicoli attrezzati ad uso negozio che fanno uso di generatori di corrente vigono le seguenti regole: - se i generatori di corrente sono integrati all’autoveicolo, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono a far data dal 1 ottobre 2028; - in caso di generatori esterni agli autoveicoli si applicano gli obblighi e le scadenze cui al comma 2.
- A far data dal 1 gennaio 2022, per i concessionari delle attività di commercio su aree pubbliche extramercato con posteggio (così come individuati all’art. 21 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Milano), che operano nella medesima località per almeno quattro giorni settimanali, è fatto divieto di utilizzare impianti autonomi di erogazione di energia elettrica sostitutivi dell'allacciamento alla rete elettrica. Gli adempimenti necessari all'allacciamento alla rete elettrica, nonché i relativi oneri economici sono a carico dei suddetti concessionari.